Agli alunni delle classi quinte
Agli alunni delle classi quarte
All’Ufficio Allievi
Al prof. Provenzano Daniele
Al prof. Gulli Salvatore
Alla prof.ssa Argento Raffaela
Sede, Succursale
Serale e Pagliarelli
In sostituzione della circolare n. 92 del 05/11/2021 con la presente si rendono noti gli adempimenti dei candidati agli Esami di Stato 2020/2021.
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
Con riferimento alla NOTA MIUR 06.11.2020, PROT. N. 20242 si ricorda agli studenti delle CLASSI QUINTE che la scadenza relativa alla domanda di ammissione agli Esami di Stato con il relativo pagamento della tassa di iscrizione da effettuarsi a mezzo bollettino è fissata per il 30/11/2020.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che:
- hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
- L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
I candidati interni che intendono sostenere gli Esami di Stato dovranno consegnare in Segreteria didattica, durante l’orario di ricevimento, la domanda unitamente alla ricevuta del versamento di
€ 12,09 effettuato su c/c postale n° 205906, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –Tasse scolastiche, con causale “Tassa Esami di Stato 2020/2021 (c/c prestampato presso gli Uffici postali) ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30/11/2020.
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe:
- non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
- non meno di otto decimi nel comportamento;
Inoltre è necessario che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
CANDIDATI ESTERNI (TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 NOVEMBRE 2018)
L'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.
I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
Presentazione delle domande di partecipazione all'esame
I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione almeno tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali richieste di opzione possono essere soddisfatte solo previa verifica, da parte dell’Ufficio scolastico regionale competente, della omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2021. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2021 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2021.
Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2021, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
CANDIDATI DETENUTI
Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2020. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale
Cordialità.
Per il Dirigente Scolastico
prof. Cammarata Giuseppe
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993